Si ricorre all’emissione della fattura elettronica differita per avere un margine di tempo in più, in deroga rispetto alle regole ordinarie.
La soluzione però è applicabile solo in determinati casi.
La fattura differita è una tipologia di documento fiscale che, a differenza della fattura immediata, è emessa in un momento successivo rispetto alla data effettiva di cessione di beni o prestazione di servizi.
Dal punto di vista pratico, l’emissione della fattura avviene quindi dopo la transazione economica.
A individuare i casi in cui può essere utilizzata la fattura differita, così come i tempi da rispettare, è l’articolo 21, comma 4, del DPR IVA n. 633/1972.
Nello specifico, si può ricorrere a fattura elettronica differita:
La fattura differita deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuta la consegna del bene o la prestazione del servizio.
Il presupposto fondamentale per potersi avvalere di questi tempi di invio, è che sia la consegna e la spedizione dei beni, così come le prestazioni rese verso uno stesso soggetto, siano documentate da un documento di trasporto (DDT trasporto) o altra documentazione idonea, che riporti le seguenti informazioni:
A differenza della fattura elettronica immediata, la fattura differita concede un lasso di tempo più ampio per la trasmissione e, quindi, per l’emissione.
In linea generale, infatti, bisogna emettere e inviare la fattura elettronica al Sistema d’Interscambio dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni dalla data dell’operazione.
La fattura differita, come indicato in precedenza, può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo.
Questa possibilità è particolarmente vantaggiosa per le partite IVA che, per le transazioni relative a più prestazioni di servizi verso un unico soggetto, effettuate nello stesso mese, possono emettere un’unica fattura.
Allo stesso modo, per le cessioni di beni documentate da DDT, avere a disposizione più tempo permette di semplificare la gestione amministrativa di fatturazione delle operazioni.
L’emissione di una fattura differita segue le stesse regole previste per le fatture immediate, ma con alcune particolarità.
Bisognerà inserire il codice TD24, relativo per l’appunto alle fatture differite di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a) del DPR n. 633/1972, e quindi per le cessioni di beni documentate da DDT o altro documento equipollente e per le prestazioni di servizi effettuate nel mese verso lo stesso soggetto.
Anche il codice TD25 può essere utilizzato per la fatturazione differita, nello specifico nel caso di cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.
Si tratta delle operazioni triangolari, ossia quelle nelle quali ad esempio un soggetto effettua l’acquisto di determinate merci da un fornitore, e quest’ultimo viene incaricato di consegnarle all’acquirente finale.
Si deve prestare attenzione all’indicazione della data: nel campo 2.1.1.3, sezione Dati Generali del file fattura, bisogna inserire una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi, oppure in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo. È comunque consigliabile utilizzare la data dell’ultima operazione che si documenta.
Sarà necessario infine associare la fattura differita ai dati del DDT emesso per le cessioni di beni.