La fattura elettronica immediata è la tipologia di fattura in cui la data riportata nel documento coincide con la data di effettuazione dell’operazione, cioè di vendita di un prodotto o erogazione un servizio.
Non è necessario che la fattura venga emessa il giorno stesso in cui ha avuto luogo l’operazione, ma il DPR IVA prevede un lasso temporale più lungo.
La principale caratteristica della fattura elettronica immediata è l'obbligo di emissione, quindi di invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI), entro 12 giorni dalla data dell'operazione (cessione dei beni o prestazione dei servizi).
Ad esempio, nel caso di un’operazione avvenuta il 10 febbraio 2025, sarà possibile emettere fattura elettronica il giorno stesso o in uno dei giorni compresi tra il 10 e il 22 febbraio.
In ogni caso, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” della fattura bisognerà sempre indicare il giorno di effettuazione dell’operazione, a prescindere dalla data di effettiva trasmissione. Semplificando quindi, la data indicata nella fattura corrisponde sempre a quella in cui è avvenuta la cessione di beni o prestazione di servizi.
La data di emissione coincide invece con il giorno di effettivo invio della fattura elettronica.
Come abbiamo visto in precedenza, la fattura elettronica immediata deve essere emessa e inviata al SdI entro i 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione.
La fattura elettronica differita, invece, può essere emessa entro il 15 del mese successivo.
La compilazione della fattura elettronica immediata può avvenire tramite specifici software di fatturazione elettronica o servizi online.
Il documento deve essere generato in formato XML (eXtensible Markup Language) e contenere una serie di informazioni obbligatorie, tra cui:
Una volta compilata, la fattura elettronica immediata deve essere inviata al SdI, che gestisce la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche.
Il SdI verifica la correttezza del file XML e lo consegna al destinatario. In caso di errori, il SdI invia una notifica al mittente, che dovrà correggere e reinviare il documento entro il termine di 5 giorni dalla data di scarto.