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Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è un istituto che consente di ridurre le sanzioni dovute in caso di versamenti tardivi.

La riduzione dipende dalle tempistiche in cui avviene la regolarizzazione, cioè il pagamento di quanto dovuto, con percentuali stabilite dalla legge che variano a seconda del tempo trascorso dalla violazione.

Le sanzioni applicabili dal 1° settembre 2024 sono state modificate e ora includono il cumulo giuridico, consentendo un'unica sanzione ridotta per violazioni multiple.

Come funziona il ravvedimento operoso?

La normativa di riferimento per l’applicazione del ravvedimento operoso è contenuta nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

Il ravvedimento operoso agevola la regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie e permette di beneficiare della riduzione delle sanzioni ordinarie applicate agli omessi versamenti e alle dichiarazioni tardive.

Pensiamo, ad esempio, al mancato versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi entro il termine ordinario del 30 giugno. Con il ravvedimento operoso si può regolarizzare l’omissione, pagando la sanzione ordinaria in misura ridotta.

Con il ravvedimento operoso è possibile ottenere la riduzione delle sanzioni per le violazioni non constatate a seguito di controlli presso la sede dell’attività e nei casi in cui non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il ravvedimento operoso è applicabile anche alle sanzioni per invio tardivo della fattura elettronica.

Come calcolare il valore della sanzione in caso di ravvedimento operoso?

Il valore della sanzione dovuta è calcolato in base al tempismo di regolarizzazione: prima si provvede a sanare l’omissione e più basso sarà l’importo dovuto.

Nello specifico, le sanzioni sono ridotte:

  • a 1/10 del minimo, in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza;
  • a 1/9 del minimo, in caso di regolarizzazione entro novanta giorni;
  • a 1/8 del minimo in caso di regolarizzazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, o entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • a 1/7 del minimo in caso di regolarizzazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, o oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/6 del minimo in caso di regolarizzazione dopo la comunicazione dello schema di atto non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
  • a 1/5 del minimo in caso di regolarizzazione dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto;
  • a 1/4 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo ad una violazione constatata mediante processo verbale, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;
  • a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. In caso di maggiore ritardo, la dichiarazione si considera omessa ed è esclusa la possibilità di applicare il ravvedimento operoso.

 

Ravvedimento operoso

Sanzione applicabile

Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza 1/9 del minimo
Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 1/8 del minimo
Oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/6 del minimo
Dopo il PVC senza comunicazione di adesione (art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge 212/2000) 1/5 del minimo
Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis della legge n. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/4 del minimo
In caso di dichiarazione tardiva presentata con ritardo non superiore a 90 giorni 1/10 del minimo

 

Ravvedimento più vantaggioso per i pagamenti tempestivi

La normativa che regola il ravvedimento operoso prevede ulteriori due livelli di riduzione delle sanzioni.

L’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 471/1997 dispone nel dettaglio:

  • la riduzione della metà se il pagamento del tributo avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
  • la riduzione di 1/15 se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

Alle sanzioni riproporzionate secondo le misure di cui sopra sarà possibile applicare le percentuali previste dal ravvedimento operoso e, nello specifico, dopo aver ridotto della metà e poi ad 1/15 è possibile applicare l’ulteriore riduzione a:

  • 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni;
  • 1/9 del minimo se il pagamento avviene entro 90 giorni.

 

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Esempio di ravvedimento operoso

Prendiamo quindi ad esempio il caso di un contribuente che dimentica di versare 1.000 euro di IVA il 17 febbraio.

Il 28 febbraio, dopo 11 giorni, paga l’importo dovuto e la sanzione dovrà essere calcolata come segue:

  • la sanzione ordinaria è pari al 25 per cento del tributo non versato quindi a 250 euro;
  • tale sanzione può essere ridotta per effetto di quanto previsto dall’articolo 13 comma 1 del Decreto Legislativo numero 471/1997 come segue:
    • alla metà se il pagamento è effettuato entro 90 giorni, quindi passando da 250 euro a 125 euro;
    • ad 1/15 se il pagamento avviene entro 15 giorni, quindi passando da 125 a circa 8,33 euro.

A questo punto il contribuente potrà utilmente applicare il ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a 1/10 del minimo.

L’importo dovuto sarà quindi pari a 0,83 euro circa (1/10 di 8,33) se il pagamento - come nel nostro esempio - verrà eseguito entro 11 giorni dalla scadenza originaria.