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Reverse Charge

Nel reverse charge l’obbligo di pagare l’IVA viene invertito dal soggetto attivo (venditore, colui che emette la fattura) al soggetto passivo (compratore). L’imposta, quindi, non è più a capo di chi vende ma su chi acquista.

Il riferimento normativo fondamentale in materia di applicazione di reverse charge IVA o inversione contabile sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972, che individuano i casi di applicazione.

Reverse charge: cos’è e quando si applica?

Il reverse charge, o inversione contabile, è una modalità particolare di versamento dell’IVA.

Rappresenta il procedimento di inversione dell’onere di versare l’IVA, per effetto di cui:

  • il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta;
  • il compratore riceve la fattura, la integra con l’aliquota IVA di riferimento per il tipo di operazione fatturata e procede con una duplice annotazione, sia nel registro IVA acquisti (articolo 25 d.p.r. 633/1972) sia nel registro IVA vendite (articolo 23 d.p.r. 633/1972).

Il reverse charge rappresenta un’eccezione alle regole ordinarie in materia di fatturazione, introdotta per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale in specifici settori.

Se in modo ordinario è quindi il venditore (cedenteprestatore) che emette fattura ad addebitare l’IVA, nell’inversione contabile è il compratore (cessionariocommittente) a dover emettere autofattura per regolarizzare l’operazione e versare l’IVA.

Quest’ultimo deve emettere l'autofattura per integrare l’IVA entro il 15 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto la fattura da parte del fornitore. Il reverse charge si applica esclusivamente nell’ambito delle operazioni tra soggetti passivi IVA, cioè imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

I casi di applicazione del reverse charge

Dal punto di vista pratico, l’applicazione del reverse charge è prevista in questi casi:

  • cessioni imponibili di oro da investimento;
  • cessioni di materiale d’oro;
  • cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili oppure nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  • prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società sottoposte a split payment e alle agenzie per il lavoro;
  • cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
  • cessioni di console da gioco, pc e laptop;
  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Il reverse charge si applica inoltre alle operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti IVA residenti, alle operazioni intracomunitarie e per l’estrazione di beni da depositi IVA.

 

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Reverse charge interno, esterno e regole di fatturazione

Nell’ambito delle operazioni in reverse charge, anche per la gestione del processo di emissione della fattura elettronica, è importante distinguere tra:

  • reverse charge esterno per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi extracomunitari;
  • reverse charge interno, invece, riguarda gli acquisti da soggetti passivi IVA residenti in Italia per i quali si applica la particolare disciplina di deroga in materia di imposta prevista dagli articoli 17 e 74 del Decreto IVA.

Per quanto riguarda il reverse charge esterno, relativo agli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, partire dal 1° luglio 2022 l'acquirente è tenuto alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite Sistema di Interscambio.

Per ciò che concerne invece l’obbligo di fatturazione elettronica e le operazioni in reverse charge per acquisti interni, l’invio al SdI è facoltativo, come chiarito con la circolare n. 13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate Per l’integrazione della fattura ricevuta (“autofattura”) indicando aliquota ed imposta ricevuta bisognerà utilizzare il tipo documento TD16.