Nel reverse charge l’obbligo di pagare l’IVA viene invertito dal soggetto attivo (venditore, colui che emette la fattura) al soggetto passivo (compratore). L’imposta, quindi, non è più a capo di chi vende ma su chi acquista.
Il riferimento normativo fondamentale in materia di applicazione di reverse charge IVA o inversione contabile sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del dpr 633/1972, che individuano i casi di applicazione.
Il reverse charge, o inversione contabile, è una modalità particolare di versamento dell’IVA.
Rappresenta il procedimento di inversione dell’onere di versare l’IVA, per effetto di cui:
Il reverse charge rappresenta un’eccezione alle regole ordinarie in materia di fatturazione, introdotta per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale in specifici settori.
Se in modo ordinario è quindi il venditore (cedenteprestatore) che emette fattura ad addebitare l’IVA, nell’inversione contabile è il compratore (cessionariocommittente) a dover emettere autofattura per regolarizzare l’operazione e versare l’IVA.
Quest’ultimo deve emettere l'autofattura per integrare l’IVA entro il 15 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto la fattura da parte del fornitore. Il reverse charge si applica esclusivamente nell’ambito delle operazioni tra soggetti passivi IVA, cioè imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.
Dal punto di vista pratico, l’applicazione del reverse charge è prevista in questi casi:
Il reverse charge si applica inoltre alle operazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti nei confronti di soggetti IVA residenti, alle operazioni intracomunitarie e per l’estrazione di beni da depositi IVA.
Nell’ambito delle operazioni in reverse charge, anche per la gestione del processo di emissione della fattura elettronica, è importante distinguere tra:
Per quanto riguarda il reverse charge esterno, relativo agli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, partire dal 1° luglio 2022 l'acquirente è tenuto alla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite Sistema di Interscambio.
Per ciò che concerne invece l’obbligo di fatturazione elettronica e le operazioni in reverse charge per acquisti interni, l’invio al SdI è facoltativo, come chiarito con la circolare n. 13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate Per l’integrazione della fattura ricevuta (“autofattura”) indicando aliquota ed imposta ricevuta bisognerà utilizzare il tipo documento TD16.