Lo split payment prevede che l'IVA non venga incassata direttamente dal fornitore che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, bensì sia versata direttamente da parte del soggetto che riceve la fattura, tipicamente un ente della Pubblica Amministrazione.
Introdotto in Italia con la Legge 190/2014 (Legge di Bilancio 2015) è stato successivamente oggetto di diverse modifiche legislative.
Lo split payment, o scissione dei pagamenti IVA, è un meccanismo fiscale che modifica il tradizionale flusso di riscossione dell'Imposta sul Valore Aggiunto.
Nel sistema ordinario, quando un'azienda o un professionista emette una fattura, l'importo dell'IVA viene sommato al costo del bene o del servizio e incassato dal venditore. Quest'ultimo è poi tenuto a versare l'IVA all'Agenzia delle Entrate.
Con lo split payment, questo flusso viene “interrotto”: il fornitore emette la fattura con l'IVA, ma riceve dal cliente solo l'importo netto, ovvero l'imponibile.
L'IVA viene invece versata direttamente allo Stato dall’acquirente.
Con l’applicazione dello split payment viene in sostanza scisso il pagamento del corrispettivo dal pagamento dell’imposta.
L’applicazione dello split payment è prevista per le fatture elettorniche emesse verso la Pubblica Amministrazione e nei confronti degli ulteriori soggetti previsti dall’articolo 17-ter, comma 1-bis del DPR IVA, ossia:
L’elenco specifico di società, enti e fondazioni tenute all’applicazione dello split payment viene pubblicato annualmente dal MEF ed è disponibile sul portale del Dipartimento delle Finanze.
Sono esclusi dal meccanismo di scissione dei pagamenti i seguenti fornitori: i lavoratori autonomi del regime forfettario e del regime dei minimi; i professionisti che applicano ritenuta d’acconto; tutti coloro che sono soggetti a inversione contabile o reverse charge (l’IVA è già a carico del committente).
Passando agli aspetti operativi, chi vende o presta beni o servizi soggetti a split payment IVA deve emettere la fattura con le modalità ordinarie, indicando il riferimento all’art.17-ter del DPR 633/1972.
In particolare, nella fattura sarà necessario inserire la seguente dicitura: “Operazione soggetta a split payment – il cedente non incassa l'IVA ai sensi dell'ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972”.
Si applica il meccanismo di rivalsa dell’IVA, che, come detto, non viene incassata dal fornitore ma versata direttamente dall’ente pubblico.
In sede di registrazione della fattura, il fornitore deve annotare l’imposta sul valore aggiunto nel registro IVA vendite, ma questa non viene calcolata nella liquidazione periodica.
Lo storno dell’IVA, cioè la rettifica dell’imposta, può essere poi effettuato con una successiva e specifica scrittura che indichi l’IVA in dare e la riduzione del conto Crediti verso il cliente PA in avere.
In questo modo, dal punto di vista contabile, si riduce l’importo dell’IVA a debito e dell’importo del credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Nella compilazione della fattura elettronica, da inviare regolarmente al SdI, è necessario inserire il valore S - che significa scissione dei pagamenti - nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato “EsigibilitaIVA”.
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